AVVISI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ISCRITTI PER L'ESAME DEL BILANCIO/RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2024
Con lettera prot. n. 681/25 (vedi allegato) che l'Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del Bilancio/Rendiconto Finanziario 2024 è indetta:
in PRIMA CONVOCAZIONE per il giorno: mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 23,00 (per la validità della prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli iscritti);
in SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno: giovedì 12 giugno 2025 alle ore 18,00 presso la sede dell'Ordine, Corso Dante 51, 14100 Asti (valida qualunque sia il numero dei partecipanti), con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente
- Relazione del Tesoriere
- Esame e Approvazione Conto Consuntivo 2024
- Acquisto sede - Aggiornamenti
- Varie ed eventuali
CONVENZIONE WALL STREET ENGLISH
La locandina è disponibile al seguente link SCARICA LA LOCANDINA
CLICCA QUI per ricevere ulteriori informazioni riguardanti la promozione.
In alternativa ti invitiamo a contattare il 335 1284347, oppure il 0141598615 o scrivere alla mail: mariella.magliano@alice.it
REGIONE PIEMONTE - SETTORE EMISSIONI E RISCHI AMBIENTALI - APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA ISTANZE TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA E AGGIORMAMENTO PROFESSIONALE
E’ possibile scaricare il nuovo modulo al seguente link:
Modulo tecnici competenti in acustica
Al seguente link sono reperibili le nuove indicazioni per l'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ACUSTICA e le modalità per comunicare alla Regione Piemonte l'aggiornamento svolto annualmente:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NUOVO PORTALE ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE Il Tribunale di Asti e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri informano della comunicazione ricevuta dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2023 (prot. CNI n.14465/2023), riguardante l'attivazione del nuovo portale Internet denominato "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale". Le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: Circolare del Tribunale di Asti MANUALE UTENTE CANDIDATO - PORTALE ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE CNI: Chiarimenti su requisiti iscrizione albo CTU Prot. CNI n. 12212 del 19 ottobre 2023 Sono giunte al Consiglio Nazionale alcune segnalazioni di corsi online per Consulente tecnico d’ufficio (CTU), in cui i soggetti formatori, nel presentare e pubblicizzare il corso in questione, spingono a credere che la frequenza del corso sia obbligatoria per coloro che vogliono continuare a svolgere l’attività di CTU dopo l’approvazione del DM 4 agosto 2023 n.109 (“Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.”).
Questo non è esatto e si invitano gli Ordini in indirizzo a segnalare eventuali corsi con locandine contenenti informazioni non veritiere o ingannevoli per i professionisti del settore.
In realtà i requisiti per svolgere la funzione sono quelli elencati nell’art.4 del Regolamento citato (“Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici”).
Si evidenzia, inoltre, che – ai sensi dell’art.10 del DM n.109/2023, dedicato alla disciplina transitoria – coloro che attualmente sono iscritti all’albo dei CTU mantengono l’iscrizione, senza dover seguire appositi corsi di formazione.
Tanto si doveva segnalare, per opportuna informazione.
La Segreteria CNI
CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Le circolari del CNI sono consultabili al seguente link: http://cni-online.it/circolari?changeOrder=False Circolare CNI n. 247 - Rinnovo convenzione norme UNI per il 2025 e 2026 - Leggi tutto
Circolare CNI n. 255 - Nuova convenzione firma digitale Visura SpA - Leggi tutto
Circolare CNI n. 256 - Convenzione Visura SpA per consultazione banche dati telematiche - Leggi tutto
Circolare CNI n. 258 - Rinnovo Convenzione CEI – Fondazione CNI per consultazione delle Norme e Guide Tecniche a prezzi agevolati - Leggi tutto
Circolare CNI n. 260 - Sentenza Corte Costituzionale sui compensi degli ausiliari del Giudice - Leggi tutto
Circolare CNI n. 262 - Principio applicazione CCNL per il personale impegnato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni - Leggi tutto
Circolare CNI n. 275 -DM 30 gennaio 2025 n.18 - Obbligo di polizza catastrofale per le imprese – Applicabilità agli Ordini professionali e ai liberi professionisti - Leggi tutto
Circolare CNI n. 276 - Aggiornamenti incontro Agenzia Entrate - provvedimento prot. n. 38133/2025 Comunicazioni di compliance ex art. 1 comma 86 Legge di Bilancio 2024 (controllo interventi edilizi agevolati) – chiarimenti - Leggi tutto
IN EVIDENZA: CIRC. CNI 383 del 26/01/2011
TITOLO ACCADEMICO E TITOLO PROFESSIONALE
La corretta dicitura con cui chiamare il laureato triennale in Ingegneria, abilitato ma non iscritto all’albo, è “Dottore in Ingegneria civile (o per l’ambiente ed il territorio, biomedica, ecc.)”.
La corretta dizione con cui chiamare il laureato quinquennale, in possesso di laurea magistrale o specialistica ma non iscritto all’albo, è “Dottore magistrale in Ingegneria civile (o per l’ambiente e il territorio, biomedica, chimica, ecc.). Non essendo iscritti all’albo essi non possono, infatti, fregiarsi del titolo (professionale) di Ingegnere. Il titolo professionale che si acquisisce con l’iscrizione alla sezione A o alla sezione B dell’albo è quello riportato e indicato – rispettivamente – nell’art.45, comma 2, del DPR 5 giugno 2001 n.328 oppure nell’art.45, comma 3, del medesimo DPR. Così gli iscritti alla sezione A, settori a), b), c), saranno chiamati, rispettivamente, : Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione ; mentre quelli appartenenti alla sezione B, settori a), b) e c), si chiameranno – rispettivamente - : “Ingegnere civile e ambientale iunior”, “Ingegnere industriale iunior”, “Ingegnere dell’informazione iunior”. |
COMUNICATO STAMPA
Decreto antifrodi, il grido d’allarme degli Ordini, Collegi, Federazioni professionali e delle Associazioni di categoria torinesi e piemontesi: necessari i controlli, ma no alla retroattività delle nuove misure
Superbonus sempre più a rischio rallentamento