Acustica Ambientale

Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ex art. 21 D. Lgs. 17 Febbraio 2017, n. 42

La Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico ha istituito la figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, figura professionale idonea ad effettuare tale attività.

Il D. Lgs. 17 Febbraio 2017, n. 42Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 Ottobre 2014, n. 161” al Capo VI ha istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La banca dati web ENTECA (acronimo di Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica) predisposta in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D. Lgs. 17 Febbraio 2017, n. 42 contiene:

  • i dati dei tecnici già riconosciuti negli elenchi regionali ex D.P.C.M. 31 Marzo 1998, che abbiano richiesto alla Regione di residenza l’inserimento nell’elenco nazionale (art. 21, comma 5 del D. Lgs. 17 Febbraio 2017, n. 42);
  • i dati dei tecnici abilitati ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 17 Febbraio 2017, n. 42.

La banca dati è continuamente aggiornata al fine di provvedere all’inserimento dei nuovi abilitati e alla rimozione di coloro ne facciano richiesta o che non ottemperino gli obblighi di aggiornamento ex Allegato 1, punto 2 del D. Lgs. 17 Febbraio 2017, n. 42.

La banca dati web ENTECA è disponibile al seguente link: https://agentifisici.isprambiente.it/enteca

I Tecnici Competenti in Acustica Ambientale che riscontrino inesattezze o carenze relativamente ai propri riferimenti all’interno della banca dati web ENTECA, devono comunicarlo tempestivamente alla Regione che ha rilasciato il riconoscimento all’esercizio della suddetta attività.

 
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Dati aggiornati al 31/01/2024
 
I nominativi evidenziati in bianco sono sospesi dall'esercizio della professione di Ingegnere ai sensi del R.D. 2537/25