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Venerdì, 03 Settembre 2010
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Comunicati dell'Ordine

Problematiche inerenti la fornitura di travetti prefabbricati per solai privi della documentazione di legge.


Facendo seguito a svariate segnalazioni pervenute a questo Ordine, relative all’utilizzo di elementi di solaio - travetti e/o lastre - prefabbricati privi della prescritta documentazione (certificato di origine della Ditta produttrice, relazione di calcolo e annessi schemi grafico-esecutivi debitamente firmati da tecnico abilitato), si ribadisce agli Iscritti quanto precedentemente comunicato, con Circolare prot. n. 688/03 del 16 Dicembre 2003, circa l’obbligatorietà di tale documentazione sancita dalla Legge 1086/71.
Pertanto tali materiali non potranno essere accettati in cantiere dalla Direzione dei Lavori se privi della documentazione sopra indicata.
Inoltre i Collaudatori dovranno provvedere a fare eseguire prove di carico al fine di accertare l’idoneità a sopportare i carichi di progetto dei solai realizzati con l’impiego di tali manufatti.

Consegna elaborati progettuali su supporto informatico.

A seguito di richiesta specifica di alcuni Colleghi, il Consiglio dell’Ordine ribadisce quanto già indicato nella Circolare prot. n. 450/04 del 30 Aprile 2004 sul comportamento che il Professionista deve tenere a fronte della pretesa dei Committenti di ottenere la consegna degli elaborati di progetto su supporto informatico in versione modificabile .
Poiché il problema deve essere affrontato sia sotto l’aspetto della tutela della proprietà intellettuale dei progetti elaborati dai Professionisti, sia in relazione al diritto dei Committenti di utilizzare l’opera intellettuale realizzata dai Professionisti medesimi, in base all’art. 11 della Legge n. 143 del 2 Marzo 1949, il Professionista rimane proprietario dei lavori originali, dei disegni e dei progetti dallo stesso redatti, anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica .
Sempre secondo quanto disposto dalla succitata Legge, il Committente ha la facoltà di trarre dal progetto tutte le copie conformi che possono risultare necessarie per l’esecuzione dei lavori stessi, copie che possono solo essere conformi al progetto originale, quindi non modificabili . Tale facoltà non comporta il diritto di pretendere la consegna di una copia in formato elettronico che consenta al Committente di modificare, in base alle sue esigenze e senza il consenso del Professionista, il risultato dell’opera intellettuale.
Inoltre, se in base alla Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio " l'art. 11, commi 1 e 2, prevede che 'alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese', e 'lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchè alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni', l'art. 20, comma 1, della stessa Legge prevede invece che 'indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione'.
In conclusione, il Professionista può, anzi deve, legittimamente rifiutare la consegna del progetto su supporto informatico modificabile , in quanto:
1. La proprietà intellettuale spetta esclusivamente al Professionista;
2. Il Committente ha il diritto di ricevere solo copie conformi del progetto e quindi non modificabili senza il consenso del Professionista;
3. Spettano al Professionista originariamente incaricato le eventuali modifiche o varianti al progetto, con l'onere del Committente di  corrispondere i relativi compensi;   
4. Le modifiche non autorizzate sono illegittime e il Professionista, per non aver adeguatamente impedito la unilaterale modifica del progetto, andrebbe incontro a responsabilità civili e penali in caso di danni a cose e persone arrecati a seguito della modifica progettuale, non autorizzata, ma nemmeno doverosamente impedita.
Alla luce di quanto sopra, e a tutela dell’attività professionale dei propri Iscritti, il Consiglio dell’Ordine non può in alcun modo autorizzare, anzi vieta, di fornire la documentazione progettuale su supporto informatico modificabile .

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